Bonus Mobili

  • INTRODUZIONE:

    Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

    Con la nuova Legge di Stabilità (2016), il Governo ha deciso la proroga, con le percentuali attuali, di tutti i bonus fiscali previsti per interventi sulla casa, per dare maggior respiro al settore dell'edilizia.

    In particolare, il testo prevede la proroga delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2016, con tetto massimo di spesa pari a 10.000 euro;

    CONDIZIONI PER RICHIEDERE LE DETRAZIONI:

    Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:

    - il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 10.000 euro;
    - la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

    Per avere la detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio immobile.
    I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

    - quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
    - quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
    - gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
    - gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
    Non possono ritenersi comprese tra le spese oggetto della detrazione quelle di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

    CHI PUO' USUFRUIRNE:

    Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

    - il proprietario o il nudo proprietario;
    - il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
    - l’inquilino o il comodatario;
    - i soci di cooperative divise e indivise;
    - i soci delle società semplici;
    - gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

    La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.

    La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

    COSA FARE E QUANDO:

    Per usufruire della detrazione, è necessario:

    1) inviare, quando prevista, all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl;
    2) pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

    Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

    L'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori è stato soppresso, infatti, dal decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011.

    Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:

    - le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
    - domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
    - ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta;
    - delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
    - in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
    - comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
    - fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
    - ricevute dei bonifici di pagamento.

    Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, quando la stessa è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

    ACQUISTI DETRAIBILI

    Per quanto riguarda i mobili nuovi:

    letti - armadi - cassettiere - librerie - scrivanie - tavoli - sedie - comodini - divani - poltrone - credenze - materassi - apparecchi di illuminazione.
    E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.

    Per quanto riguarda gli elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), come rilevabile dall’etichetta energetica:

    frigoriferi - congelatori - lavatrici asciugatrici - lavastoviglie apparecchi di cottura - stufe elettriche piastre riscaldanti elettriche - forni a microonde apparecchi elettrici di riscaldamento radiatori elettrici - ventilatori elettrici apparecchi per il condizionamento.

    L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.

inoltre:


scarica il testo della guida 2017 dell'Agenzia delle Entrate sui Bonus Mobili.

scarica il testo dell'ultima guida dell'Agenzia delle Entrate con l'inserimento, tra i beni detraibili, anche delle caldaie.

scarica il testo della Legge di STabilità 2015, Legge 190/2014.

approfondisci il tema delle detrazioni visitando il sito istituzionale del governo creato appositamente per cercare di chiarire l'argomento.

approfondisci il BONUS MOBILI con il vademecum della FEDERLEGNO, per sapere tutto quello che c'è da sapere.

scarica la guida dell'Agenzia delle Entrate sui BONUS MOBILI.

scarica la guida dell'AGEFIS sulle detrazioni per ristrutturazione, con una pratica check-list e FAQ.

scarica la guida dell'Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per ristrutturazione.

scarica la circ. 29 dell'Agenzia delle Entrate in merito a chiarimenti sulle detrazioni per ristrutturazione.

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